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De Fascibus Collegiorumque rationibus - 1937
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THEMES/GENRES
The following text is taken from Enrico Levi and
Arturo Bini’s Il latino come lingua viva: ad uso delle scuole medie di ogni grado
(capitoli di saggio) (Florence: Vallecchi,
1937 = F), pp. 331-337. It was later reprinted in Arturo Bini’s L’uso
vivo della lingua Latina (Florence: Vallecchi, 1940 = B), pp. 413-419. In both cases, the text
was part of a collection called Italia nova, discussing the political
and economic issues of Fascist Italy, in combination with the De novo Opificum Consilio by the same author.
DE FASCIBUS COLLEGIORUMQUE RATIONIBUS
Il FASCISMO E L’ECONOMIA CORPORATIVA
1
Neutiquam fieri potest ut homines cum pauci tum multi vel plurimi una vivant quin libertati modus adhibeatur. Equidem ad tua respectum habeo hoc pacto ut tu ad mea; hac enim praecipue re communis nititur vita. Hinc leges, hinc magistratus, qui uniuscuiusque civis officiis et iuribus aptisque in eos poenis, qui per vim vel per dolum leges perfringant, constitutis, ad tuendum civitatis vitae necessarium ordinem spectant. Commenticia quidem libertatis infinitae notio ; atque hoc non intellexisse error fuit summus libertati nimis faventium, qui ut certam stabilemque hanc enuntiavere sententiam : « Optimum est imperium quod minus imperat » ; quod recentioris nostrarum rerum administrationis memoria, nec tantum nostrarum, falsum esse ostendit. Re quidem vera nemo infitiabatur, quod infitiandum non erat, iudicia exercere summi imperii esse, a quo deficere non liceat : sed si in poenae iure haec ratio diligenter est servata, longe secus res se habuit in fructuum partitione illis qui alius alio modo, ad eos efficiendos operam dederunt. Morosa libidine libertatis in rebus privatis : morosa altera libidine quod rationes peculii cum operis contrahendae naturā quavis reipublicae moderatione liberae solutaeque sunt : insulsitate autem quod eiusmodi rationes non essent statuendae nisi eorum consensione quorum interesset (proinde ac si respublica praecipuam ipsa utilitatem non habeat), ad tantum iniuriae perventum est, ut rationes privatae in potentiorum prorsus potestate fuerint. Unde ordinum concertatio orta est. Diximus « in potentiorum potestate » : sententiam nostram aperimus. Operarum conductor fere semper1 cultrum, ut ita dicam, ex capulo tenebat : operae plerumque in conductoris arbitrio erant. Interdum vero diversis de causis fiebat ut operae plus valerent conductorique vis et iniuria perferenda esset. In ordinum autem concertatione duplex teli genus iuxta infidi et periculosi adhibebatur: ex condicto ab operibus cessatio atque domini voluntate operum intermissio. Incertae igitur instabilesque artium artificiorumque conditiones cum modo istorum modo illorum libidine traherentur.
Non c’ è possibilità di convivenza umana, né fra pochi né fra molti o moltissimi, senza limitazione della libertà assoluta. Io rispetto il tuo, a patto che tu rispetti il mio : questo è il primo presupposto di vita comune. Quindi le leggi ; quindi gli amministratori della giustizia ; leggi e giudici che col definire i singoli doveri e i singoli diritti, con opportune sanzioni contro chi, con la violenza o con la frode, esca dai limiti tracciati, mirano a mantenere l’ordine necessario allo svolgimento della vita collettiva. La libertà assoluta è una utopia ; e il non averlo capito è stato l’errore massimo del liberalismo il quale ha posto l’assioma : il miglior Governo è quello che governa meno.
E che il principio fosse errato, lo dimostra la storia della economia nazionale italiana – e non soltanto italiana – negli anni non lontani.
Infatti nessuno negava, perché era innegabile, che il compito di amministrare la giustizia spettasse ad un potere sovrano contro il quale la ribellione non è consentita ; ma se nel diritto penale si mantenne fede a questo principio, la cosa procedette in modo ben diverso, quando si trattò di disciplinare la ripartizione dei beni prodotti tra coloro che alla produzione hanno, in un modo o nell’altro, partecipato.
Con la fisima della libertà economica ; con l’altra fisima che i rapporti tra capitale e lavoro siano per natura loro indipendenti da ogni azione moderatrice e regolatrice dello Stato ; con l’assurda tesi che quei rapporti non dovessero esser determinati se non da accordi tra le parti interessate (come se il primo ad avervi interesse non fosse proprio lo Stato) ; si giunse a questa enorme ingiustizia : che i rapporti economici dipesero soltanto dalla legge del più forte ; si giunse alla famigerata lotta di classe.
Abbiamo detto la legge del piú forte : spieghiamoci.
Il datore di lavoro aveva quasi sempre il coltello dalla parte del manico : il prestatore della mano d’opera era di solito alla mercé di chi lo faceva lavorare.
Qualche volta, poi, accadeva che, per ragioni varie, il piú forte fosse l’operaio : e allora chi subiva la prepotenza era il datore di lavoro.
La lotta di classe ebbe due armi egualmente infide e pericolose : lo sciopero e la serrata.
E che il principio fosse errato, lo dimostra la storia della economia nazionale italiana – e non soltanto italiana – negli anni non lontani.
Infatti nessuno negava, perché era innegabile, che il compito di amministrare la giustizia spettasse ad un potere sovrano contro il quale la ribellione non è consentita ; ma se nel diritto penale si mantenne fede a questo principio, la cosa procedette in modo ben diverso, quando si trattò di disciplinare la ripartizione dei beni prodotti tra coloro che alla produzione hanno, in un modo o nell’altro, partecipato.
Con la fisima della libertà economica ; con l’altra fisima che i rapporti tra capitale e lavoro siano per natura loro indipendenti da ogni azione moderatrice e regolatrice dello Stato ; con l’assurda tesi che quei rapporti non dovessero esser determinati se non da accordi tra le parti interessate (come se il primo ad avervi interesse non fosse proprio lo Stato) ; si giunse a questa enorme ingiustizia : che i rapporti economici dipesero soltanto dalla legge del più forte ; si giunse alla famigerata lotta di classe.
Abbiamo detto la legge del piú forte : spieghiamoci.
Il datore di lavoro aveva quasi sempre il coltello dalla parte del manico : il prestatore della mano d’opera era di solito alla mercé di chi lo faceva lavorare.
Qualche volta, poi, accadeva che, per ragioni varie, il piú forte fosse l’operaio : e allora chi subiva la prepotenza era il datore di lavoro.
La lotta di classe ebbe due armi egualmente infide e pericolose : lo sciopero e la serrata.
2
Ita se res habebat cum Fascium imperium ortum est, quod voluit potuitque tot vanas res delere. Fascium disciplina libertatem rerum privatarum integram non probat : ut enim certa civium vita et definita rebus veritatique congruat, ut certa iura rationes privatae consequantur, Collegia instituta sunt, quae conductores operasque coniungant. Non amplius igitur concertatio, sed ordinum concordia. Quae Collegia scilicet sola comprobata et lege confirmata pactiones faciunt et pactis sui quisque ordinis conventisque obstringitur, etiam si collegio nulli sit adscriptus, summaque utuntur aequitate qui pactiones faciunt.
Quindi mal sicure, quindi oscillanti le condizioni delle industrie, volta a volta tirate da una parte o dall’altra.
Cosí stavano le cose quando sorse il Fascismo ; il quale ha voluto, saputo, potuto far giustizia di tante e tante utopie.
Il Fascismo non crede al principio della libertà economica : ed ecco, per conformare la vita concreta della Nazione alla realtà dei fatti ; per assurgere ad una giustizia economica ; ecco, diciamo, le organizzazioni sindacali le quali riuniscono, in un fascio, datori di lavoro e prestatori d’opera.
Non piú lotta di classe ; ma cooperazione di classe.
Queste organizzazioni, le sole riconosciute e autorizzate dalla legge, stabiliscono accordi collettivi ; e questi accordi costituiscono un obbligo da parte di tutti gli appartenenti alla stessa categoria, inscritti o non inscritti che siano ai Sindacati ; e questi accordi sono stipulati in condizioni di perfetta eguaglianza tra le parti contraenti.
Cosí stavano le cose quando sorse il Fascismo ; il quale ha voluto, saputo, potuto far giustizia di tante e tante utopie.
Il Fascismo non crede al principio della libertà economica : ed ecco, per conformare la vita concreta della Nazione alla realtà dei fatti ; per assurgere ad una giustizia economica ; ecco, diciamo, le organizzazioni sindacali le quali riuniscono, in un fascio, datori di lavoro e prestatori d’opera.
Non piú lotta di classe ; ma cooperazione di classe.
Queste organizzazioni, le sole riconosciute e autorizzate dalla legge, stabiliscono accordi collettivi ; e questi accordi costituiscono un obbligo da parte di tutti gli appartenenti alla stessa categoria, inscritti o non inscritti che siano ai Sindacati ; e questi accordi sono stipulati in condizioni di perfetta eguaglianza tra le parti contraenti.
3
At enim quaerat aliquis : Nonne fieri potest in paciscendo ut dubitationes controversiaeque nascantur ?
Si dirà : ma quando si giunga all’applicazione di cotesti accordi, non potrà accadere che scaturiscano fuori dubbi e controversie ?
4
Sane quidem potest fieri ut discrepantiae et controversiae oriantur : sed quoties hoc contigerit, dissentientes ad magistratum eiusmodi controversiis dirimendis, qui sententiam feret, rem deferre tenebuntur. Praeterea Collegiorum fundamentum non est summus singulorum civium quaestus ; hic vero temperanter communem omnium utilitatem spectare debet. Qua re studium suarum rerum sive in opifice, sive in domino, summis reipublicae necessitatibus cedat necesse est. Atque hoc cardine legitimaque ordinum temperatione, res opesque efficientium magna nititur structura Collegiorum, emolumento et commodo pubblico tuendo. Denique ex Fascium disciplina se nullo pacto respublica praebere potest spectatricem otiosam expertemque causarum ad domesticum bonum pertinentium : immo vero civium industria rempublicam administranti in primis curae est.
Sí : potrà verificarsi il fatto, che divergenze e controversie ci siano ; ma le parti hanno obbligo di rimettersi alla giurisdizione della Magistratura del Lavoro : e questa decide.
L’economia corporativa non ha posto a suo fondamento il principio del massimo tornaconto dei singoli ; ma bensí questo stesso tornaconto essa vuole contemperato e subordinato al tornaconto della collettività.
L’egoismo del singolo cittadino – sia egli operaio, o sia padrone – deve cedere il passo ai supremi interessi della Nazione. E su questo cardine e sulle organizzazioni legali delle classi produttrici, si fonda il grande edificio della Economia Corporativa, che mira al pubblico bene.
Concludendo : secondo il Fascismo, lo Stato non può in alcun modo dichiararsi spettatore ed estraneo ai fatti economici della Nazione : l’attività economica della Nazione, anzi, è una fra le prime cure di chi governa.
L’economia corporativa non ha posto a suo fondamento il principio del massimo tornaconto dei singoli ; ma bensí questo stesso tornaconto essa vuole contemperato e subordinato al tornaconto della collettività.
L’egoismo del singolo cittadino – sia egli operaio, o sia padrone – deve cedere il passo ai supremi interessi della Nazione. E su questo cardine e sulle organizzazioni legali delle classi produttrici, si fonda il grande edificio della Economia Corporativa, che mira al pubblico bene.
Concludendo : secondo il Fascismo, lo Stato non può in alcun modo dichiararsi spettatore ed estraneo ai fatti economici della Nazione : l’attività economica della Nazione, anzi, è una fra le prime cure di chi governa.
5
Non amplius igitur operariorum dissentiones, non operum intermissiones, non hinc vel illinc iniuriae, non ordinum odia concertationesque vim atque iniquitatem foventia.
Non piú scioperi, non piú serrate, non piú prepotenze di qua o di là, non piú l’odio e la lotta di classe, fomite di violenze e di ingiustizie.
6
Respublica enim impotentiorum rationes contra potentiorum aviditatem tutatur : operarium in dignitatem honoremque restituit cum eum conductoris navum alacremque socium putet, idcirco aequa humanaque ratione laboris fructuum participem efficiat.
Lo Stato tutela gl’interessi dei piú deboli contro l’egoismo dei piú forti ; restituisce al lavoratore la sua importanza e il suo decoro in quanto lo considera come collaboratore attivo del datore di lavoro e, come tale, lo chiama a partecipare, in equa e umana misura, agli utili che risultano dal lavoro.
Ioannes Napoleone.
Critical Notes
-
1) semper B : sempre F>